IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione provvede al sostegno dell'occupazione dei soggetti
che, ai sensi della legislazione vigente, possono essere impiegati in
lavori socialmente utili;
   2. Il sostegno di cui al primo comma si attua mediante le seguenti
azioni:
     a) promozione dei lavori socialmente utili;
     b)  aiuti  all'assunzione  in  posti  di   lavoro   subordinato,
aggiuntivi e stabili;
     c) la creazione di lavoro autonomo, associato, cooperativo.
   3.  Le azioni di sostegno di cui al presente articolo sono volte a
favorire, anche attraverso lo  sviluppo  della  professionalita',  il
reimpiego   dei   lavoratori  in  attivita'  di  lavoro  subordinato,
autonomo, associato o cooperativo.