IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione provvede al sostegno dell'occupazione dei soggetti che, ai sensi della legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili; 2. Il sostegno di cui al primo comma si attua mediante le seguenti azioni: a) promozione dei lavori socialmente utili; b) aiuti all'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili; c) la creazione di lavoro autonomo, associato, cooperativo. 3. Le azioni di sostegno di cui al presente articolo sono volte a favorire, anche attraverso lo sviluppo della professionalita', il reimpiego dei lavoratori in attivita' di lavoro subordinato, autonomo, associato o cooperativo.